La SSD Citta di Lanciano Fc srl, in riferimento alla nota stampa pubblicata il 20.10.2025 e successivamente precisata nel senso della sostituzione della espressione "concordato con il difensore del Sig. Palombaro" con il periodo "come da scambio di corrispondenza intervenuto con il difensore del Sig. Palombaro" porge le proprie sincere scuse all'Avv. Leonardo Russo, difensore del sig. Palombaro, comprendendone appieno le ragioni dell'imbarazzo personale indotto dalla possibile percezione, all'esterno, che il suo contegno professionale fosse frutto di condivisione di opinioni giuridiche riferibili, invece, unicamente alla SSD Lanciano FC. La scrivente coglie anzi l'occasione per esprimere all'avv. Leonardo Russo autentica stima personale e professionale.
Di seguito la nota corretta:
La società Lanciano FC, in riferimento alle notizie diffuse dal signor Palombaro riguardo al contenzioso con il signor Ercole Pompa, comunica quanto segue.
Su autorizzazione del signor Pompa, la società rende noto il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano nella causa civile n. 811/2024 R.G., con l’omissione dei dati sensibili.
La sentenza, datata 26 settembre 2025 e firmata dal Giudice On. Avv. Cesare D’Annunzio, riconosce al signor Palombaro la titolarità di una quota pari allo 0,37% del capitale sociale della SSD Lanciano Football Club Srl, corrispondente a un valore di circa 385 euro.
La società precisa che, come da scambio di corrispondenza intervenuto con il difensore del sig. Palombaro, la sentenza non può essere eseguita e non ha effetti nei confronti della SSD Lanciano Football Club Srl, che non ha partecipato al processo e non è stata chiamata in giudizio.
Citazione
N. 811/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D’Annunzio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 811/2024 R.G., promossa da:
VALERIANO PALOMBARO, con il patrocinio dell’Avv. R.L., con domicilio eletto in (omissis), presso il difensore,
ATTORE
contro
ERCOLE POMPA, con il patrocinio dell’Avv. R.G., con domicilio eletto in (omissis), presso il difensore,
CONVENUTO
OGGETTO: Causa in materia di trasferimento di partecipazioni sociali – società di persone.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna Ercole Pompa al pagamento di € (omissis) in favore di Valeriano Palombaro a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote sociali, valore nominale riconosciuto dalle parti nelle scritture del 25/2/24 – 5/3/24 e nella scrittura privata autenticata dell’11/03/2024;
2. Accerta la titolarità in capo a Valeriano Palombaro del credito di € 500,00 nei confronti della SSD Lanciano Football Club Srl a titolo di futuro aumento di capitale, nominalmente in testa a Ercole Pompa;
3. Accerta che la quota di capitale sociale della SSD Lanciano Football Club Srl in testa a Ercole Pompa appartiene a Valeriano Palombaro nella quota corrispondente allo 0,37% del capitale sociale;
4. Condanna Ercole Pompa a rimborsare a Palombaro Valeriano le spese di lite (omissis);
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.).
Lanciano, 26 settembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D’Annunzio



